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L’ANAC INTERVIENE SULLA SOA E SUI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: CONFINI DELLA DISCREZIONALITÀ AMMINISTRATIVA

03 Febbraio 2026

Nel sistema degli appalti pubblici di lavori, uno dei nodi più delicati riguarda il ruolo dell’attestazione SOA (Società Organismo di Attestazione): essa costituisce un requisito autosufficiente per la partecipazione alle gare oppure può essere affiancata, dalla lex specialis, da ulteriori condizioni selettive, magari previste a pena di esclusione? E, soprattutto, fino a che punto tali scelte restano compatibili con il quadro normativo vigente?

Le stazioni appaltanti giustificano spesso l’introduzione di requisiti aggiuntivi richiamando la particolare complessità dell’intervento, l’elevato contenuto tecnico delle opere o l’esigenza di assicurare standard qualitativi elevati in fase esecutiva. Questa impostazione, tuttavia, muove da un presupposto implicito: che l’attestazione SOA non sia di per sé sufficiente a garantire l’affidabilità dell’operatore economico e che, pertanto, l’amministrazione debba integrare il sistema di qualificazione con criteri “personalizzati”.

Su questo tema è intervenuta l’Autorità Nazionale Anticorruzione con il recentissimo parere di precontenzioso 21 gennaio 2026, n. 13, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di una clausola di gara che, accanto alla SOA, imponeva un requisito ulteriore di partecipazione, previsto espressamente a pena di esclusione.

Nel ricostruire il quadro normativo, l’ANAC ha ricordato che la verifica della capacità degli operatori economici è affidata a un sistema generale e centralizzato di qualificazione, sottratto alla discrezionalità della singola procedura. L’art. 100, comma 4, del Codice dei contratti è inequivoco nel sancire che il possesso della SOA in categorie e classifiche adeguate è sufficiente sia per partecipare alla gara sia per eseguire l’appalto. Tale funzione è rafforzata dall’Allegato II.12, che ribadisce l’autosufficienza dell’attestazione ai fini della dimostrazione dei requisiti tecnico-finanziari.

Secondo l’Autorità, la SOA non rappresenta un mero requisito formale, ma concentra in un unico titolo la valutazione della solidità economica, della dotazione tecnico-organizzativa e dell’esperienza pregressa dell’impresa. Di conseguenza, l’introduzione di requisiti ulteriori si traduce in una duplicazione non consentita, in contrasto con la disciplina codicistica e con i principi di concorrenza.

Nemmeno il richiamo alla complessità dell’intervento o al principio del risultato può giustificare deroghe a un sistema che il legislatore ha volutamente reso chiaro e uniforme. L’inasprimento delle condizioni di accesso, infatti, produce un effetto restrittivo sulla platea dei concorrenti e aumenta il rischio di contenzioso.

Redattore: Redazione UPI