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INDICAZIONI OPERATIVE ANCI SUL PROJECT FINANCING ALLA LUCE DELLA SENTENZA DELLA CGUE

17 Marzo 2026

Con una recente nota di approfondimento ANCI ha affrontato il tema del project financing e del diritto di prelazione alla luce della sentenza della CGUE 5 febbraio 2026 (causa C-810/24).

In particolare, l’analisi si concentra sugli aspetti applicativi e chiarisce che la pronuncia europea non comporta automaticamente la nullità degli atti adottati sulla base della normativa nazionale incompatibile: tali atti restano infatti semplicemente annullabili e, sotto il profilo processuale, possono essere impugnati davanti al giudice amministrativo entro i termini previsti oppure consolidarsi qualora non vengano contestati. Ciò non esclude comunque la possibilità per l’amministrazione di intervenire mediante gli strumenti di autotutela, effettuando una valutazione caso per caso della situazione procedimentale.

In questo quadro, la nota ANCI distingue le diverse ipotesi in funzione della fase in cui si trova la procedura.

Quando le proposte di project financing sono ancora in fase di valutazione, il procedimento può proseguire secondo quanto previsto dall’art. 193 del Codice, con la precisazione però che al promotore non potrà essere riconosciuto il diritto di prelazione; resta invece applicabile il meccanismo di rimborso delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, entro il limite del 2,5% del valore dell’investimento.

Qualora l’avviso per la presentazione di proposte concorrenti sia ancora aperto, l’amministrazione dovrebbe procedere alla ripubblicazione dell’avviso, informando il mercato della disapplicazione del diritto di prelazione;

se invece la fase di valutazione è già in corso, l’ente concedente dovrebbe comunicare ai soggetti interessati che tale diritto non verrà applicato e, se necessario, chiedere una conferma dell’interesse a proseguire nella procedura, considerato che il mutamento del quadro giuridico potrebbe incidere sulle valutazioni economiche degli operatori.

Nel caso in cui la proposta sia già stata dichiarata di pubblico interesse e inserita negli strumenti di programmazione dell’ente, l’amministrazione può procedere con la pubblicazione del bando di gara, eliminando però la clausola relativa al diritto di prelazione, mentre resta ferma la possibilità di riconoscere al promotore il rimborso delle spese sostenute nei limiti stabiliti dalla normativa.

Diversa è la situazione delle gare già bandite che prevedono espressamente la prelazione: secondo la nota ANCI, in tali ipotesi sarebbe opportuno procedere all’annullamento della procedura in autotutela e alla successiva ripubblicazione del bando privo di tale clausola.

Infine, un ulteriore scenario riguarda le procedure ormai concluse con la stipula del contratto di concessione e per le quali siano decorsi sia i termini di impugnazione sia quelli per l’esercizio dei poteri di autotutela: in queste ipotesi la posizione dell’affidatario deve ritenersi consolidata e il rapporto contrattuale non viene automaticamente travolto dalla pronuncia della Corte di Giustizia; resta solo teoricamente possibile il ricorso allo strumento del recesso dal contratto, soluzione che richiede tuttavia una valutazione particolarmente prudente, soprattutto in relazione allo stato di esecuzione dell’intervento e agli effetti economici che potrebbero derivarne.

Redattore: Redazione UPI


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