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CAM EDILIZIA 2025: PRIMI CHIARIMENTI DAL MASE
21 Aprile 2026
Come già reso noto, con il Decreto del 24 novembre 2025 sono stati introdotti i nuovi CAM Edilizia 2025 per l’affidamento dei servizi di progettazione e per l’esecuzione di lavori nel settore edilizio. Questo intervento ha sostituito integralmente la disciplina precedente contenuta nel decreto del 23 giugno 2022, successivamente modificato nel 2024, introducendo al contempo una fase transitoria che ha generato non poche incertezze applicative. In particolare, si è posto fin da subito il problema di comprendere da quale momento tali nuovi criteri debbano essere applicati, se rilevi la data di avvio della gara o quella di validazione del progetto, e come comportarsi rispetto ai procedimenti già in corso.
A fronte di questi dubbi interpretativi, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica è intervenuto con la circolare del 10 aprile 2026, fornendo chiarimenti essenziali soprattutto in relazione agli articoli 1 e 2 del decreto. L’obiettivo è stato quello di offrire alle stazioni appaltanti un quadro interpretativo più coerente, utile per orientarsi tra le diverse situazioni operative e garantire una corretta integrazione dei CAM sia nella fase progettuale sia negli atti di gara.
Per quanto riguarda i servizi di progettazione e di direzione lavori, il criterio temporale resta legato all’avvio della procedura: ciò significa che fa fede la data di pubblicazione del bando o di invio degli inviti. Le gare avviate prima del 2 febbraio 2026 continuano quindi a seguire la disciplina precedente, mentre quelle successive rientrano nel nuovo regime. Diverso è il discorso per i lavori, i servizi di manutenzione e gli appalti integrati, dove assume rilievo la conformità del progetto posto a base di gara. In questi casi, ciò che conta è che il progetto sia stato redatto, verificato e validato secondo i nuovi CAM: solo in presenza di tale requisito si applica il nuovo decreto alle procedure avviate dopo la sua entrata in vigore.
Un aspetto particolarmente delicato riguarda la progettazione interna. La circolare chiarisce che tutti i progetti non ancora validati al 2 febbraio 2026 devono essere adeguati ai nuovi criteri, anche se già avviati formalmente. Questo implica, nella pratica, la necessità di aggiornare i contenuti progettuali prima della validazione, con possibili ripercussioni sui tempi e sull’organizzazione delle attività.
Ancora più articolata è la disciplina transitoria prevista dall’articolo 2. Il precedente decreto del 2022 può continuare ad applicarsi anche dopo l’entrata in vigore del nuovo, ma solo a condizioni ben precise. In primo luogo, il progetto deve essere stato elaborato, verificato e validato secondo i vecchi CAM; in secondo luogo, la procedura di gara deve essere avviata entro tre mesi dalla validazione. Solo la presenza congiunta di questi due elementi consente di mantenere il regime previgente. In caso contrario, si applica integralmente la nuova disciplina.
Il termine dei tre mesi, inoltre, introduce un limite temporale preciso, contribuendo a ridurre le incertezze ma imponendo al contempo una gestione particolarmente attenta delle tempistiche.
Redattore: Redazione UPI